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L. R. Lazio 27/07/2018, n. 6

Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno del diritto allo studio e la promozione della conoscenza nella Regione.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 17/04/2024, n. 6
- L.R. 19/07/2019, n. 14
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CAPO I - CRITERI E PRINCIPI GENERALI
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Art. 1 - (Principi generali)

1. In conformità agli articoli 3, 34 e 117 della Costituzione, all’articolo 14 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, all’articolo 7, c

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Art. 2 - (Obiettivi)

1. Gli interventi della Regione si ispirano ai seguenti obiettivi:

a) l’incremento generale delle risorse a sostegno degli studenti e dei cittadini in formazione, con priorità per i più capaci e meritevoli anche se privi o carenti di mezzi;

b) il sostegno e l’integrazione degli studenti universitari in condizioni di disabilità, anche attraverso la destinazione di una quota parte delle risorse finanziarie disponibili per specifiche iniziative finalizzate ad interventi, servizi e prestazioni;

c) il

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Art. 3 - (Destinatari)

1. Soggetti destinatari degli interventi, dei servizi e delle prestazioni previsti dalla presente legge sono:

a) gli studenti iscritti ai corsi di istruzione superiore di cui all’articolo 3 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, concernente modifiche al regolamento sull'autonomia didattica degli atenei, attivat

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CAPO II - ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO E LA PROMOZIONE DELLA CONOSCENZA (DISCO)
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Art. 4 - (Riordino dell’Ente pubblico dipendente per il diritto agli studi universitari del Lazio – Laziodisu nell’Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza - DiSCo)

1. Al fine di favorire l’attuazione coordinata degli interventi, dei servizi e delle prestazioni indicati all’articolo 5, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità nonché di sussidiarietà, l’Ente pubblico dipendente per il diritto agli studi universitari del Lazio - Laziodisu è riordinato nell’Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza (DiSCo), di seguito denominato

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Art. 5 - (Interventi, servizi e prestazioni)

1. Gli interventi, i servizi e le prestazioni dell’Ente in favore di tutti i soggetti destinatari di cui all’articolo 3 consistono principalmente in:

a) azioni volte ad assicurare agli studenti e ai cittadini in formazione un apprendimento per tutto l’arco della vita, nell’ambito di un sistema integrato e sinergico tra le scuole, le università, gli istituti di alta cultura, i centri di ricerca e innovazione operanti nella Regione;

b) attività di informazione, di orientamento formativo e di sostegno all’inserimento nel mondo del lavoro, promosse in stretta collaborazione con le scuole, le università, gli istituti di alta cultura e di ricerca e le altre istituzioni preposte, anche al fine di diffondere le migliori pratiche a livello regionale;

c) azioni volte a promuovere modelli innovativi di erogazione della formazione professionale, con particolare attenzione alle figure professionali maggiormente richieste dal mercato del lavoro;

d) contributi per la mobilità internazionale;

e) collaborazioni con le maggiori rappresentanze datoriali, allo scopo di definire i percorsi formativi più idonei per l’individuazione delle figure professionali maggiormente richieste dal mercato del lavoro.

2. Gli interventi, i servizi e le prestazioni dell’Ente in favore dei soggetti destinatari di cui all’articolo 3, lettere a), b), c) e d) sono:

a) a concor

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Art. 6 - (Organi dell’Ente)

1. Sono organi dell’Ente:

a) il Presidente del Consiglio di amministrazione;

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Art. 7 - (Presidente del Consiglio di amministrazione)

1. Il Presidente del Consiglio di amministrazione, di seguito denominato Presidente, è nominato previo avviso pubblico dal Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore competente in materia di diritto allo studio universitario e previo parere della commissione consiliare competente in materia, ai sensi dell’articolo 55, comma 3, dello Statuto.

2. Il Presidente resta in carica per un triennio, è rinnovabile per una sola volta ed è scelto tra pe

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Art. 8 - (Consiglio di amministrazione)

1. Il Consiglio di amministrazione è costituito con decreto del Presidente della Regione.

2. In armonia con quanto previsto dall’articolo 22, comma 5, della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 concernente la riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell’organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione e successive modifiche al fine di ridurre le spese di gestione dell’Ente, il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente e da altri quattro componenti, di cui:

a) un rappresentante degli studenti eletto in concomitanza con l’elezione del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) a suffragio universale e diretto e a scrutinio segreto, tra tutti gli studenti iscritti ai corsi di studio delle università statali e non statali e degli istituti di alta formazione presenti sul territorio regionale;

b) tre designati dal Consiglio regionale con voto limitato, previo avviso pubblico, garantendo la rappresentanza di genere e scelti tra persone di comprovata professionalità ed esperienza nello svolgimento di funzioni di car

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Art. 9 - (Collegio dei revisori dei conti)

1. Il Collegio dei revisori dei conti è costituito entro i trenta giorni antecedenti la scadenza del precedente organo di revisione con decreto del Presidente della Regione ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti tra gli iscritti al registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali

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Art. 10 - (Consulta regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza)

1. Al fine di garantire il coinvolgimento e l’effettiva partecipazione degli studenti alla realizzazione del sistema integrato degli interventi, dei servizi e delle prestazioni di cui all’articolo 5, è istituita la Consulta regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza, di seguito denominata Consulta.

2. La Consulta è composta da:

a) quattordici studenti eletti dalla popolazione studentesca di tutti gli atenei statali della Regione in proporzione alla popolazione studentesca e comunque in modo che ciascun ateneo statale sia rappresentato da almeno uno studente;

b) due studenti eletti dalla popolazione studentesca di tutti gli atenei non statali della Regione;

c) uno studente eletto dalla popolazione studentesca di tutti gli istituti di alta formazione artistica e musicale della Regione;

d) due studenti vincitori di posto alloggio nella Regione eletti dai rappresentanti delle residenze gestite dall’Ente;

e) un dottorando eletto dagli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca degli atenei della Regione;

f) uno specializzando, eletto dagli iscritti ai corsi di formazione specialistica degli atenei della Regione.

3. L’elezione dei componenti della Consulta di cui al comma 1, lettere a), b), c), e) e f) avvengono a suffragio universale, in concomitanza con le elezioni del CNSU.

4. I componenti della Consulta durano in carica tre anni e non possono sv

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Art. 11 - (Direttore generale)

1. Il Direttore generale è designato dal Presidente ed è scelto, sulla base di avviso pubblico, tra persone in possesso del titolo di laurea magistrale, specialistica o ad esse equipollente, di comprovata professionalità ed esperienza nell’organizzazione e programmazione di servizi in strutture pubbliche o private, nel rispetto delle disposizioni statali e regionali in materia di inconferibilità e incompatibilità.

2. Ai sensi dell’articolo 55, comma 5, dello Statuto, l’incarico di Direttore generale è conferito dal Consiglio di amministrazione a temp

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Art. 12 - (Statuto e regolamenti)

1. Lo statuto dell’Ente definisce i principi di organizzazione, le competenze e le modalità di funzionamento degli organi istituzionali e delle sue articolazioni, in conformità con il principio di distinzione tra attività di indirizzo e attività di gestione e detta criteri generali relativi all’organizzazione, all’ordinamento finanziario e contabile, alla pubblicità degli atti e all’esercizio

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Art. 13 - (Articolazione dell’Ente)

1. L’Ente è articolato in una direzione generale e nei tre presidi territoriali di Roma Città metropolitana, Lazio settentrionale e Lazio meridionale, funzionali all’attività dell’Ente medesimo.

2. A capo di ciascun presidio è preposto un dirigente dell’Ente nominato ai sensi dell’articolo 11, comma 6, lettera d), dal Direttore generale. I presidi possono essere articolati in ulteriori unità operative secondo quanto disposto del regolamento di organizzazione di cui all’articolo 12, comma 2.

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Art. 14 - (Bilancio di previsione e rendiconto generale)

1. L’Ente, ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artic

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Art. 15 - (Personale)

1. La dotazione organica complessiva dell’Ente, adottata con deliberazione del Consiglio di amministrazione, in conformità ai criteri del regolamento di cui all’articolo 12, comma 2, è articolata sul

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Art. 16 - (Piano regionale triennale di programmazione degli interventi, dei servizi e delle prestazioni)

1. Ai sensi dell’articolo 55 dello Statuto e in conformità alle disposizioni della presente legge, la Giunta regionale svolge le funzioni di programmazione e di indirizzo in materia di diritto allo studio e di promozione della conoscenza.

2. La Giunta regionale, tenendo conto delle indicazioni fornite dalla Consulta e previo parere obbligatorio delle commissioni consiliari competenti in materia, approva il piano regionale triennale di programmazione degli interventi, dei servizi e delle p

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Art. 17 - (Programma annuale di attività. Relazione annuale sull’attività svolta e sui risultati conseguiti)

1. Il Consiglio di amministrazione, tenendo conto delle proposte formulate dalla Consulta, adotta il programma annuale di attività dell’Ente, in coerenza con il piano regionale trienna

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Art. 18 - (Vigilanza)

1. La Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 55, comma 7, dello Statuto, esercita i poteri di direttiva e vigilanza sull’Ente.

2. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di diritto agli studi universitari, in particolare:

a) approva lo statuto e le eventuali modifiche;

b) verifica l’utilizzazione delle risorse finanziarie e la corrispondenza tra i costi ed i benefici, anche sulla base della relazione sull’attività svolta e sui risultati conseguiti, e può richiedere, a tale fine, l’acquisizione di specifici atti e disporre ispezioni;

c) esegue i controlli sulla quali

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Art. 19 - (Piano di prevenzione della corruzione)

1. L’Ente, nel rispetto della vigente disciplina in materia, adotta il piano di prevenzione della corruzione, finalizzato ad identificare il livello di esposizione dei dipendenti e dell’Ente al rischio di corruzione e a disporre, mediante specifici interventi organizzativi, un’attività di prevenzione volta a creare un sistema per la gestione complessiva del rischio istituzionale.

2. Il piano di prevenzione della corruzione, al quale è data divulgazione mediante pubblicazione sul sito web, è elaborato dal responsabile della prevenzione della corruzione

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Art. 20 - (Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza)

1. Al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, nominato dal Consiglio di amministrazione e scelto tra i dirigenti di ruolo in servizio presso l’Ente, sono attribuiti funzioni e poteri idonei per lo svolgimento del ruolo.

2. Con riferimento alla prevenzione della corruzione, al responsabile di cui al comma 1 spetta, in particolare:

a) elaborare e proporre al Consiglio di amministrazione il piano di prevenzione della corruzione contenente la mappatura delle attività a rischio di corruzione e le relative misure di prevenzione;

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Art. 21 - (Misure di contrasto all’evasione)

1. L’Ente sottoscrive protocolli d’intesa con il Comando generale della Guardia di finanza finalizzati alla verifica delle dichiarazioni di situazi

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CAPO III - PARTECIPAZIONE
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Art. 22 - (Partecipazione degli studenti alla formazione delle politiche regionali in materia di diritto allo studio universitario)

1. La partecipazione all’elaborazione, alla formazione e alla verifica delle politiche regionali in materia di diritto allo studio universitario è un diritto. La presente legge promuove forme e strumenti di partecipazio

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Art. 23 - (Promozione di forme di compartecipazione, cogestione e autogestione)

1. Al fine di rafforzare la responsabilità, la centralità e l’importanza del ruolo degli studenti, l’Ente, sentito il parere obbligatorio e vinco

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CAPO IV - CLAUSOLA VALUTATIVA. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINANZIARIE
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Art. 24 - (Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale esercita il monitoraggio sull’attuazione della presente legge e ne valuta gli effetti conseguiti nel contribuire a rendere effettivo il diritto allo studio nonché alle opportunità formative e di inserimento nel mondo del lavoro.

2. Entro sei mesi dalla scadenza di ciascun piano regionale triennale, la Giunta regionale, anche sulla base dei dati contenuti nella relazione annuale di cui all’articolo 17, comma 2, presenta alla commissione consiliare competente in materia e al Comita

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Art. 25 - (Disposizioni per la prima attuazione)

1. Il Commissario straordinario ed il Collegio dei revisori dei conti dell’Ente pubblico per il diritto agli studi universitari nel Lazio - Laziodisu, di cui alla legge regionale 18 giugno 2008, n. 7 (Nuove disposizioni in materia di diritto agli studi universitari) e successive modifiche, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad operare fino alla data di insediamento degli organi istituzionali dell’Ente.

2. Ai fini della prima costituzione della Consulta, i relativi componenti sono designati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a maggioranza e con voto congiunto, dai rappresent

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Art. 26 - (Abrogazioni e modifiche)

1. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente legge e, in particolare:

a) i commi 5, 7, 10, 14 e 15 dell’articolo 27 della l.r. 16/1996;

b) l’articolo 32 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1998 (art. 28, legge regionale 11 aprile 1986, n. 17));

c) la l.r. 7/2008;

d) l’articolo 11 della legge regionale 20 maggio 2009, n. 17 (Variazione al bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio fina

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Art. 27 - (Risorse finanziarie e patrimoniali)

1. La Regione, in conformità agli indirizzi programmatici, assegna all’Ente le seguenti risorse finanziarie:

a) finanziamento annuo regionale per le spese di funzionamento e del personale, nella misura determinata dalla legge regionale di bilancio;

b) finanziamento annuo regionale per l’attuazione degli interventi, dei servizi e delle prestazioni indicati all’articolo 5 nella misura determinata dalla legge regionale di bilancio;

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Art. 28 - (Disposizioni finanziarie)

1. Ferme restando le risorse di cui all’articolo 27, comma 1, lettere c), d), l), m) e n), agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede secondo il presente articolo.

2. Agli oneri relativi alle spese di personale e di funzionamento dell’Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza (DiSCo) si provvede, a decorrere dall’anno 2018, mediante lo stanziamento pari a 18.800.000,00, euro iscritto a legislazione vigente nell’ambito del bilancio regionale 2018-2020, di cui al programma 04 “Istruzione universitaria” della missione 04 “Istruzione e diritto allo studio”, intendendosi corrispondentemente

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Art. 29 - (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge

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