Sent.C. Stato 31/10/2001, n. 5691 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Stato 31/10/2001, n. 5691

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1. Appalti ll.pp. - Gara - A.T.I. - Procura all'impresa capogruppo - Al suo legale rappresentante pro-tempore - O anche ad altri specifici procuratori autorizzati - Ammissibilità. 2. Appalti ll.pp. - Gara - Offerte - Criteri di valutazione - Introduzione di ulteriori elementi di specificazione da parte Commissione giudicatrice - Ammissibilità.
1. Nelle gare d'appalto di opere pubbliche, la norma (Art. 23, comma 8 del D.Lgs. 19 dicembre 1991 n. 406) relativa al mandato di procura all'impresa capogruppo di una associazione temporanea da parte delle altre imprese riunite che deve essere conferito a chi legalmente la rappresenta non deve intendersi limitata al solo rappresentante legale istituzionale pro-tempore; sono infatti ammissibili anche specifici procuratori autorizzati a rappresentare all'esterno la volontà della società impresa capogruppo, ai quali il potere di rappresentanza sociale sia stato affidato per il singolo settore, in conformità allo statuto e all'atto costitutivo e comunque in osservanza delle regole dettate dall'ordinamento giuridico. 2. Nelle gare d'appalto di opere pubbliche i criteri generali per la valutazione delle offerte sono di regola stabilite nel bando ma, ai fini di una più esatta valutazione delle offerte, la Commissione giudicatrice può anche aggiungere elementi di specificazione e prevedere sottovoci delle categorie principali già fissate, a condizione però - a garanzia dell'imparzialità del procedimento di gara - che i criteri generali di valutazione dei progetti presentati dalle imprese concorrenti siano stati fissati prima che i componenti della Commissione abbiano preso conoscenza dei progetti medesimi.


(D.Lgs. 19 dicembre 1991 n. 406, art. 27, comma 8)[R=DLG40691,A=27]

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