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Sent. CGAR. Sicilia 23/07/2001, n. 391

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1. Appalti ll.pp. - Gara - Offerte - Discordanza tra prezzo in cifre e in lettere - Prevalenza del prezzo in lettere - Limiti.
1. In una gara d'appalto di lavori pubblici, qualora si presenti il caso di contrasto fra l'indicazione del prezzo in cifre ed in lettere, prevale di regola quest'ultimo a meno che non appaia obbiettivamente irragionevole e quindi sia facilmente riconoscibile l'errore.

Sui casi di discordanza fra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre nell'offerta di un'impresa in una gara d'appalto - nei quali di regola, secondo l'art. 72, comma 2, R.D. 23 maggio 1924 n. 827, è valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione - ved. Csi 1° giugno 2001 n. 240R (È illegittimo il ricorso al criterio della prevalenza del prezzo in lettere nel caso che si tratti di un evidente errore materiale); Csi 15 maggio 2001 n. 205R (Alla regola della prevalenza del prezzo in lettere si deroga nei casi in cui la discordanza sia di tale entità da rendere immediatamente percepibile quale dei due prezzi sia frutto di errore materiale e quale invece corrisponda effettivamente alla volontà dell'impresa); Csi 9 aprile 2001 n. 166R (La correzione di uno dei due prezzi è ammissibile se la discordanza sia tale da non potere esservi dubbio sulla reale volontà dell'impresa); Csi 19 marzo 2001 n. 134R (L'Amministrazione appaltante deve ricercare la reale volontà dell'impresa con valutazione conforme ai principi di diritto civile); Csi 19 marzo 2001 n. 126R e 26 febbraio 2001 n. 111R e 3 febbraio 2000 n. 25R (Se la discordanza è dovuta a mero errore materiale, è questo che va corretto); C. Stato VI 17 settembre 1999 n. 1240R (Se il prezzo indicato in cifre è diverso da quello indicato in lettere, prevale quest'ultimo senza che vi sia bisogno di procedere ad una indagine aritmetica).

Dalla redazione