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Sent. C. Giustizia UE 06/06/2018, n. C-49/17

4850218 4850218
Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2003/96/CE - Tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità - Articolo 21, paragrafo 3 - Fatto generatore d’imposta - Consumo di prodotti energetici fabbricati all’interno di uno stabilimento che produce prodotti energetici - Prodotti energetici utilizzati per fini diversi dall’utilizzazione come carburante per motori o come combustibile per riscaldamento - Consumo di solvente come combustibile nell’impianto di distillazione di catrame.

L’articolo 21, paragrafo 3, della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, deve essere interpretato nel senso che il consumo di prodotti energetici all’interno di uno stabilimento che li ha prodotti, ai fini della fabbricazione di altri prodotti energetici, non rientra nell’eccezione riguardante il fatto generatore d’imposta di cui a tale disposizione qualora, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, i prodotti energetici fabbricati nell’ambito dell’attività principale di tale stabilimento siano usati per fini diversi dall’utilizzo come carburante per motori o come combustibile per riscaldamento.

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