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Sent. C. Giustizia UE 07/06/2018, n. C-160/17

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Rinvio pregiudiziale - Ambiente - Direttiva 2001/42/CE - Articolo 2, lettera a) - Nozione di «piani e programmi» - Articolo 3 - Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente - Perimetro di consolidamento urbano - Possibilità di derogare alle prescrizioni urbanistiche - Modifica dei «piani e programmi».

L’articolo 2, lettera a), l’articolo 3, paragrafo 1, e l’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, devono essere interpretati nel senso che un decreto che adotta un perimetro di consolidamento urbano, che ha l’unico obiettivo di definire un’area geografica all’interno della quale potrà essere realizzato un progetto urbanistico di riqualificazione e sviluppo delle funzioni urbane che necessiti la creazione, la modifica, la soppressione o il rifacimento della rete stradale e degli spazi pubblici, per la realizzazione del quale sarà consentito derogare a talune disposizioni urbanistiche, rientra, in ragione di tale facoltà di deroga, nella nozione di «piani o programmi» che possono avere effetti significativi sull’ambiente, ai sensi di detta direttiva, e richiede una valutazione ambientale.

Dalla redazione