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Sent.C. Cass. 10/05/2001, n. 6502

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1. Consulente tecnico d'ufficio - Assunzione di informazioni e accertamenti - Anche senza autorizzazione del giudice - Legittimità - Limiti.
1. Il consulente d'ufficio, pur in mancanza di espressa autorizzazione del giudice, può, ai sensi dell'art. 194, comma 1, Cod.proc.civ., assumere informazioni da terzi e procedere all'accertamento dei fatti accessori costituenti presupposti necessari per rispondere ai quesiti postigli, ma non ha il potere di accertare i fatti posti a fondamento di domande ed eccezioni, il cui onere probatorio incombe sulle parti e, se sconfina dai predetti limiti intrinseci al mandato conferitogli, tali accertamenti sono nulli per violazione del principio del contraddittorio e perciò privi di qualsiasi valore probatorio, neppure indiziario; invece la valutazione del consulente tecnico d'ufficio, che il giudice riscontri erronea, di elementi probatori acquisiti al processo e costituenti premessa necessaria della risposta ai quesiti, determina l'inattendibilità delle conclusioni su di essa basate.


(Cod.proc.civ. art. 194, comma 1)

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