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Sent.C. Conti 10/04/2001, n. 79

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1. Direttore dei lavori - Responsabilità - Giurisdizione Corte dei Conti. 2. Direttore dei lavori (e progettista) - Responsabilità - Maggiori spese per maggiore tempo di esecuzione appalto ll.pp. - Sua colpa grave.
1. Negli appalti di opere pubbliche, il direttore dei lavori - che sia oppure no anche progettista - esercita nella sua attività, temporaneamente, pubbliche funzioni in nome e nell'interesse dell'Amministrazione appaltante; pertanto su questioni in cui si configura sua responsabilità amministrativo-contabile nello svolgimento della detta attività ha giurisdizione la Corte dei conti. 2. Il notevole prolungamento dei tempi contrattuali per l'esecuzione di un appalto di opera pubblica (e la ripetuta attivazione dei procedimenti di revisione dei prezzi), qualora sia cagionato da elementari errori di progetto (come la mancata previsione di opere necessarie e la mancata considerazione di impedimenti che un esame dei luoghi avrebbe facilmente rivelato) e da gravi carenze nella direzione dei lavori (essenzialmente per avere consentito l'esecuzione di una variante al progetto senza la redazione di una regolare perizia e la sua prescritta approvazione e di proporzioni tali da snaturare il progetto originario completamente, al punto da rendere necessaria una nuova concessione edilizia), devono essere addebitati a colpa grave del (progettista e) direttore dei lavori.

1a. Ved. C. Conti, Veneto 29 novembre 2000 n. 1326R.

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