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Sent.C. Stato 18/06/2001, n. 3216

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1. Appalti - Gara - Lavori di importo sopra soglia comunitaria - Offerte anomale - Correttivo "taglio delle ali" ex art. 21, comma 1 bis, L. 94/109 - Interpretazione.
1. Per le gare d'appalto di lavori pubblici di importo pari o superiore a 5 milioni di Ecu, l'art. 21, comma 1 bis della L. 11 febbraio 1994 n. 109 ha stabilito, col correttivo del "taglio delle ali", l'eliminazione a priori dell'influenza che l'evidente anomalia dell'offerta può avere sulla media dei ribassi; pertanto il termine "offerte" che si legge nella norma anzidetta va interpretato in senso non assoluto ma relativo come espressione del ribasso percentuale che in essa è contenuto, con la conseguenza che in caso di più offerte con la medesima percentuale di ribasso situate a cavallo della soglia di esclusione esse devono essere integralmente escluse dal computo della media e dallo scarto aritmetico, anche oltrepassando la soglia percentuale del 10% stabilito dal citato art. 21, rispettivamente delle soglie di maggior ribasso e di minor ribasso.


(L. 11 febbraio 1994 n. 109, art. 21, comma 1 bis)R

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