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Sent.C. Cass. 23/05/2001, n. 7052

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1. Infortuni sul lavoro - Responsabilità dell'imprenditore - Controllo dell'osservanza da parte dei lavoratori delle misure sicurezza - Obbligo - Controllo per impedire comportamenti anomali e imprevedibili - Esclusione.
1. L'obbligo incombente in capo al datore di lavoro a norma dell'art. 4 D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547 e art. 2087 Cod.civ., di vigilare sulla osservanza da parte dei lavoratori delle misure di sicurezza, non si estende fino a comprendere quello di impedire comportamenti anomali ed imprevedibili posti in essere in violazione delle norme di sicurezza, limitandosi il suo contenuto all'apprestamento delle predette misure e di vigilanza sulla osservanza delle stesse, ed apparendo ineseguibile un controllo personale di tutti i lavoratori. (Nella specie, alla stregua del principio di cui alla massima, la Corte suprema ha confermato la decisione del giudice di secondo grado che, in difformità dalla decisione del Pretore, aveva rigettato la domanda dell'I.N.A.I.L. di rivalsa nei confronti del datore di lavoro per le somme erogate in favore di un lavoratore che, nel corso di scavi che stava effettuando in trincea, era stato investito da una frana delle pareti, determinatasi durante la esecuzione di opere (inclinazione, a mezzo di escavatore, delle pareti della trincea) dirette alla predisposizione di misure di sicurezza, essendo entrato in una zona nella quale il pericolo di tale frana era manifesto, nonostante gli avvertimenti verbali e le segnalazioni in tal senso).


(Cod.civ. art. 2087; D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547, art. 4)R

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