Sent.C. Stato 07/03/2001, n. 1339 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Stato 07/03/2001, n. 1339

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1. Progetto oo.pp. - Incarico - Ex art. 17, c. 12, L. 1994 n. 109 - Criterio di aggiudicazione. 2. Progetto oo.pp. - Incarico - Ex art. 17, c. 12, L. 1994 n. 109 - Procedura di affidamento - Richiesta di requisiti minimi - Motivazione della scelta. 3. Progetto oo.pp. - Incarico - Ex art. 17, c. 12, L. 1994 n. 109 - Pubblicità adeguata dell'avviso pubblico - Necessità.
1. Nell'art. 17, comma 12, della L. 11 febbraio 1994 n. 109 è stato indicato, in attesa dell'emanazione del Regolamento, il criterio certamente obiettivo dell'affidamento degli incarichi di progettazione (per importi da 40.000 a 200.000 Ecu) sulla base dei curricula presentati dai progettisti; ma poiché la norma non contiene alcuna specificazione sulla procedura da seguire per l'affidamento medesimo, l'osservanza del criterio dei curricula non vieta che l'Amministrazione possa stabilire altre modalità di selezione dei progettisti escludendo però la possibilità di una chiamata diretta del tutto discrezionale da parte dell'Amministrazione stessa e restando obbligatoria la previa pubblicazione di un avviso e la valutazione dei curricula presentati in seguito all'avvio. 2. La procedura selettiva per l'affidamento di incarichi di progettazione di opera pubblica stabilita dall'art. 17, comma 12, della L. 11 febbraio 1994 n. 109 deve comunque rispondere a requisiti minimi di pubblicità, di concorsualità (comparazione dei curricula) e di trasparenza. Pertanto l'Amministrazione deve preventivamente definire e rendere noti ai professionisti interessati i criteri essenziali di valutazione dei curricula, ai quali i partecipanti dovranno riferirsi per redigere i curricula stessi e per presentare la principale documentazione; e deve poi dare conto della preferenza accordata, in relazione agli indici di esperienza e di specifica capacità professionale, desunti dal curriculum del professionista prescelto. 3. La pubblicità richiesta dall'art. 17, comma 12, della L. 11 febbraio 1994 n. 109 deve essere adeguata all'importanza dell'incarico di progettazione da affidare e non è sufficiente la mera pubblicazione del bando nell'albo dell'amministrazione appaltante ma occorre anche quella sui quotidiani di tiratura locale.


(L. 11 febbraio 1994 n. 109, art. 17, comma 12)R

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