Sent.C. Stato 01/03/2001, n. 1101 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Stato 01/03/2001, n. 1101

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1. Appalti oo.pp. - Gara - Esclusione - Ente pubblico economico - Controversia - Giurisdizione amministrativa. 2. Appalti oo.pp. - Gara - Offerte - Modifica rispetto a indicazioni del bando - Inammissibilità.
1. La controversia relativa all'esclusione dalla gara d'appalto indetta da un Consorzio ente pubblico economico per la costruzione di un raccordo ferroviario ricade nella giurisdizione del giudice amministrativo, considerato che ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. a) della legge quadro sui lavori pubblici, L. 11 febbraio 1994 n. 109 tutti gli enti pubblici, anche quelli economici, che svolgano attività di costruzione di opere classificate come lavori pubblici ai sensi del comma 1 dello stesso art. 2, devono applicare la suddetta legge quadro. 2. Alla gara d'appalto di lavori pubblici non può essere ammessa un'offerta difforme rispetto a quanto richiesto dal bando di gara perché viene reso impossibile l'incontro delle volontà delle parti; infatti come la volontà espressa dall'Amministrazione nel bando non può essere modificata dalla stessa Amministrazione in forza del vincolo costituito dal bando medesimo così anche la volontà manifestata dall'impresa, una volta presentata l'offerta e scaduto il termine della presentazione stessa, non può essere modificata, per il rispetto del principio della par condicio.


[L. 11 febbraio 1994 n. 109, art. 2, comma 2, lett. a)]R

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