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Sent. C. Cass. pen. 10/04/2000, n. 1551

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1. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Vincolo paesaggistico - Territorio coperto da bosco - Nozione. 2. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Vincolo paesaggistico - Operativo anche con piani pluriennali di attuazione.
1. La nozione di , ai fini della sottoposizione a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 1 lett. g) L. 8 agosto 1985 n. 431, non può assumere una portata riduttiva, così da farvi rientrare solo i boschi in senso naturalistico, ma va intesa anche in senso normativo, perciò con riferimento agli elementi idonei ad individuare il suddetto territorio ricavabile da provvedimenti legislativi, nazionali e regionali, e da atti amministrativi generali e particolari. (Nella specie, la Corte suprema ha ritenuto la sottoposizione a vincolo paesaggistico anche dell'area limitrofa al bosco, per un'ampiezza di 100 m., secondo quanto in proposito disposto dalla L. reg. Puglia 11 maggio 1990 n. 30). 2. Il legislatore, introducendo con la L. 8 agosto 1985 n. 431, un vincolo paesaggistico generalizzato per vaste proporzioni del territorio, definite in termini generali ed astratti, ha tuttavia contemperato le esigenze ambientalistiche con quelle edificatorie rendendo inoperante il suddetto vincolo nelle situazioni in cui ricorreva la programmata ed attuale possibilità di edificare, stante il richiamo ai piani pluriennali di attuazione; atteso il riferimento ad una possibilità edificatoria già programmata, non è però possibile la non operatività del vincolo in relazione ai p.p.a. che, successivamente intervenuti, non si pongano in rapporto di stretta continuità con l'attuazione dei programmi edificatori già in vigore al momento dell'entrata in vigore della citata legge n. 431 del 1985.

1a. Ved. Cass. pen. III 17 marzo 2000 n. 3509 e 7 marzo 2000 n. 2732.
[L. 8 agosto 1985 n. 431, art. 1, lett. g)]R (L. 8 agosto 1985 n. 431)

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