Sent. C. Cass. pen. 08/03/2000, n. 5031 | Bollettino di Legislazione Tecnica
FAST FIND : GP4803

Sent. C. Cass. pen. 08/03/2000, n. 5031

47997 47997
1. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Abusi - Sanatoria - Accertamento elementi della fattispecie estintiva - Competenza del giudice penale.
1. In tema di condono edilizio, compete al giudice penale il potere di accertamento di tutti gli elementi della fattispecie estintiva, fra i quali vi è l'osservanza del limite temporale e di quello volumetrico costituenti parametri stabiliti dal Legislatore per la definizione dell'ambito di operatività del condono medesimo; il controllo sulla loro ricorrenza non costituisce esercizio di una potestà riservata alla Pubblica amministrazione (alla quale competono tutti gli accertamenti relativi alla sanatoria ) spettando invece al giudice penale il potere-dovere di espletare ogni accertamento per stabilire l'applicabilità della causa di estinzione del reato, sicché, quando risulti che le opere edilizie abusive non siano state ultimate entro il termine stabilito ovvero che l'immobile superi la volumetria di 750 m3 l'imputato non può beneficiare del condono edilizio.

1a. Sulla sanatoria di abusi nell'attività edilizia ved. C. Stato V 23 maggio 2000 n. 2973R (La sanatoria non è impedita dall'acquisizione dell'immobile al patrimonio del Comune né dalla trascrizione della sanzione per l'immobile abusivo né dalla presa di possesso dell'immobile da parte del Comune; diventa invece impossibile se l'immobile acquisito dal Comune sia stato demolito o utilizzato ai fini pubblici); C. Stato V 20 marzo 2000 n. 1511R (La P.A., per il calcolo dell'oblazione dovuta per il rilascio della concessione in sanatoria, deve riferirsi all'ampliamento dell'immobile con riduzione dell'area per parcheggio, in cui è consistito l'abuso edilizio); C. Stato VI 10 febbraio 2000 n. 748 (Su sanatoria di abuso edilizio per manufatto esistente prima dell'1.10.1983); C. Stato V 12 gennaio 2000 n. 177R (Il parere della Commissione edilizia riguardo ad opera abusiva costruita in zona vincolata è superfluo se il parere dell'Amministrazione competente per la tutela del vincolo paesistico è sfavorevole); C. Stato VI 10 gennaio 2000 n. 100R e Cass. pen. III 15 novembre 1999 n. 13701 (Il richiedente la sanatoria deve provare che l'opera abusiva è stata ultimata entro il termine stabilito dalla legge per la sua sanabilità); C. Stato V 15 novembre 1999 n. 1914R (Quando è legittimo il diniego di sanatoria di abusi edilizi realizzati entro la fascia costiera di 300 metri); C. Stato VI 18 ottobre 1999 n. 1437R (Sulla autorizzazione paesaggistica intesa alla sanatoria di opere edilizie abusive); Cass. pen. III 15 ottobre 1999 n. 11808 (La missiva con cui la P.A. comunica al proprietario gli oneri relativi alla concessione in sanatoria invitandolo semplicemente a recarsi negli uffici competenti non è atto equipollente al rilascio della stessa concessione).

Dalla redazione