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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Esclusione dalla gara per irregolarità contributiva sopravvenuta
Con la sentenza in discorso il Consiglio di Stato ha, in primo luogo, affermato che la modifica apportata dal D. Leg.vo 56/2017 al penultimo inciso dell’art. 80, comma 4 del D. Leg.vo 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) - che consiste nell’eliminazione del riferimento all’art. 8 del D. Min. Lavoro e Pol. Soc. 30/01/2015 - vale anche per il passato in quanto la stessa rientra nella categoria delle correzioni indispensabili di rimozione di errori materiali e refusi. Ne consegue che anche nel periodo di vigenza del testo originario, precedente l’intervento correttivo del 2017, la norma deve essere intesa nel senso che costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui al D. Min. Lavoro e Pol. Soc. 30/01/2015 e che pertanto, anche per i periodi precedenti al 2017, le violazioni contributive rilevanti per il codice dei contratti pubblici a fini escludenti non sono limitate a quelle di cui all’art. 8, cit..
In secondo luogo è stato ribadito il principio secondo il quale il requisito della regolarità contributiva - intendendosi per tale non solo l’avvenuto pagamento dei contributi previdenziali dovuti, ma anche la formalizzazione dell’impegno al pagamento, purché intervenuti prima della scadenza del termine della presentazione delle domande (ultimo inciso del comma 4 dell’art. 80 del D. Leg.vo n. 50 del 2016) - deve permanere durante l’intero corso della procedura di affidamento di appalti pubblici. Pertanto, anche qualora l’operatore economico sia in possesso di DURC regolare al momento della presentazione della domanda, deve essere escluso dalla gara se, nel corso della procedura, emerga una situazione di irregolarità contributiva, ostativa al rilascio del DURC, pur se sia ancora in tempo per provvedere alla regolarizzazione e vi provveda tempestivamente ai sensi del D. Min. Lavoro e Pol. Soc. 30/01/2015.
Tale principio è stato ritenuto, anche sulla base della sentenza della Corte di giustizia UE 10/11/2016, causa C-199/15, compatibile con il diritto europeo.