Sent.C. Cass. 06/12/2000, n. 15542 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 06/12/2000, n. 15542

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1. Appalti oo.pp. - Controversie - Arbitrato - Declinatoria di competenza arbitrale ex art. 47 D.P.R 62/1063.
1. In tema di controversie relative all'esecuzione di appalti di opere pubbliche, la cosiddetta cui le parti del contratto sono legittimate ex art. 47 D.P.R. 1063/62 può essere compiuta, per conto della P.A. appaltante, anche dall'Avvocatura dello Stato, atteso che detta declinatoria, avente natura di atto processuale, non si pone come modifica di alcun patto contrattuale, trattandosi di mera scelta tra competenze (quella arbitrale ovvero quella del giudice ordinario) già normativamente stabilite. Dinanzi all'atto di proposizione, nei confronti della P.A., di una domanda di arbitrato, difatti, mentre spetta all'amministrazione decidere se resistere o meno alla domanda, spetta poi all'Avvocatura (una volta intervenuta la decisione di resistere) l'adozione dei mezzi tecnico - processuali ritenuti più adeguati in relazione alla fattispecie, onde la facoltà di scelta, per l'Avvocatura stessa, tra la proposizione del giudizio ordinario o di quello arbitrale, ovvero tra il resistere nel giudizio arbitrale proposto dall'appaltatore o il declinare la competenza facoltativa degli arbitri optando per il giudizio dinanzi al G.O..

1a. Ved. Cass. 6 dicembre 2000 n. 15491R, Cass. 26 settembre 2000 n. 12729R.
(D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, art. 47)[R=DPR106362,A=47]

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