Sent.C. Cass. 21/07/2000, n. 512 | Bollettino di Legislazione Tecnica
FAST FIND : GP4693

Sent.C. Cass. 21/07/2000, n. 512

47887 47887
1. Appalti oo.pp. - Revisione prezzi - Controversie - Giurisdizione amministrativa.
1. È devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia concernente la spettanza o meno della revisione dei prezzi nell'appalto di opere pubbliche, giacché il diritto dell'appaltatore al compenso revisionale sorge solo se l'Amministrazione lo abbia preventivamente riconosciuto a seguito di valutazione discrezionale, con la conseguenza che la posizione dell'appaltatore in relazione all'esercizio di tale potere non può che configurarsi come interesse legittimo, senza che il sistema previsto dal D.Lgs. 6 dicembre 1947 n. 1501 possa ritenersi innovato dall'articolo unico L. 21 dicembre 1974 n. 700, che si è limitato a regolare le entità degli acconti, nonché le modalità e i tempi dei relativi versamenti, senza nulla disporre in ordine al potere discrezionale dell'Amministrazione di accordare o meno la revisione.

1a. Ved. Cass. 14 giugno 2000 n. 8105R.
(D.Lgs. 6 dicembre 1947 n. 1501[R=DLG150147]; L. 21 dicembre 1974 n. 700, art. unico)[R=L70074]

Dalla redazione