Sent.C. Cass. 12/06/2000, n. 7982 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 12/06/2000, n. 7982

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1. Ingegneri e architetti - C.N.P.I.A. - Iscrizione - Contestuale altra forma di previdenza obbligatoria - Per rapporto di lavoro subordinato - Versamento contributi - Criterio.
1. Le disposizioni della L. 4 marzo 1958 n. 179 (istitutiva della Cassa di previdenza e di assistenza per ingegneri ed architetti), del D.P.R. 30 maggio 1975 n. 301 (recante il regolamento di attuazione), nonché della L. 11 novembre 1971 n. 1046 (che ha vietato, a decorrere dal primo gennaio 1972, la doppia iscrizione previdenziale dei liberi professionisti svolgenti contemporaneamente una seconda attività lavorativa, autonoma o subordinata) devono essere interpretate nel senso che, avendo esse attribuito un diritto al pagamento di contributi individuali ridotti ai professionisti che versino in tale condizione, una simile posizione soggettiva non può essere tramutata in un obbligo, così da rendere ininfluente, ai fini della liquidazione della pensione di vecchiaia erogata dalla Cassa ai propri iscritti, il versamento dei contributi in misura piena. Consegue che la restituzione a tutti gli interessati dei contributi individuali versati in misura ridotta, che non avessero già comportato la liquidazione di pensione, si applica soltanto ai professionisti che abbiano esercitato il diritto alla riduzione e non anche a coloro che abbiano rinunciato a tale facoltà, e versato i contributi in misura intera.


(L. 4 marzo 1958 n. 179R; D.P.R. 30 maggio 1975 n. 301[R=DPR30175]; L. 11 novembre 1971 n. 1046)R

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