Sent.C. Cass. 03/05/2000, n. 5554 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 03/05/2000, n. 5554

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1. Ingegneri ed architetti - C.N.P.I.A. - Iscritti prima del 1.1.72 - Contemporanea iscrizione ad altra previdenza - Facoltativa riduzione contributiva ex art. 23, 2° c, L. 1958 n. 171 - Contributi versati interamente - Conseguenze.
1. Il beneficio della riduzione contributiva previsto dall'art. 23, comma 2°, della L. 4 marzo 1958, n. 179 per le ipotesi di contemporanea iscrizione ad altra forma di previdenza degli ingegneri e architetti liberi professionisti iscritti alla propria Cassa nazionale di previdenza ha carattere non obbligatorio ma facoltativo con la conseguenza che la contribuzione versata in misura intera in detto periodo va totalmente computata ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia (nella misura ordinaria) erogata dalla Cassa, senza che possano trarsi argomenti in senso contrario né dall'obbligatorietà (prevista dall'art. 5, commi 2° e 3°, del D.P.R. 31 marzo 1961, n. 521) della comunicazione del verificarsi o del cessare della condizione per l'attribuzione del beneficio - essendo tale previsione strumentale all'attuazione del beneficio stesso - né dalla L.11 novembre 1971, n. 1046 che, abolendo la possibilità della doppia iscrizione previdenziale, ha previsto all'art. 6 la restituzione agli interessati dei contributi versati in misura ridotta (ovvero il conteggio dei suddetti contributi nel trattamento pensionistico da corrispondere nella misura e con le modalità stabilite dalle disposizioni prima vigenti), trattandosi di norma intesa a regolare soltanto la specifica situazione dell'avvenuto versamento della contribuzione ridotta, e non suscettibile di estensione alla diversa ipotesi di versamento di contributi pieni.


(L. 4 marzo 1958 n. 179, art. 23, 2° c.R; D.P.R. 31 marzo 1961 n. 521, art. 5, commi 2 e 3[R=DPR52161,A=5]; L. 11 novembre 1971 n. 1046, art. 6)R

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