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Sent.C. Cass. 09/06/2000, n. 7895

47646 47646
1. Appalti oo.pp. - Controversie - Regione Sicilia - Giudizio arbitrale ex art. 47 Cap. gen. oo.pp. - Non obbligatorio.
1. In tema di contratti di pubblico appalto relativi alla realizzazione di opere pubbliche nella regione Sicilia, il richiamo, contenuto nel contratto stesso, alle clausole del capitolato speciale di appalto e, per esso, a quelle del Capitolato generale di appalto oo.pp. - che, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale siciliana 21/1973, si applica a tutte le opere pubbliche eseguite nel territorio regionale - comporta la soggezione del contratto "de quo" (anche) alla disciplina di cui all'art. 47 del Capitolato generale come modificato dall'art. 16 della Legge 741/1981 (che prevedeva l'obbligatoria devoluzione al giudizio arbitrale delle controversie insorte fra amministrazione appaltante e appaltatore, salva apposita clausola di esclusione inserita nel bando o invito di gara oppure nel contratto in caso di trattativa privata), norma, peraltro, espunta dall'ordinamento a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale nella parte in cui non stabiliva che la competenza arbitrale potesse esser derogata anche con atto unilaterale di ciascuno dei contraenti (sentenza 9 maggio 1996, n. 152 della Corte costituzionale). Ne consegue che, alla luce del richiamo contenuto nella legge regionale, deve ritenersi ripristinato, per effetto dello "ius superveniens", costituito dalla detta declaratoria di incostituzionalità, il contenuto precettivo del menzionato art. 47 nella sua formulazione originaria (il quale, pur in presenza del principio di normale devoluzione agli arbitri delle controversie in materia di lavori pubblici fissato dal precedente art. 43 del Cap. gen. oo.pp. D.P.R. del 1962 n. 1062 -, stabiliva una preferenza per il rimedio giurisdizionale, attribuendo alle parti la facoltà di agire davanti al giudice ordinario anziché davanti agli arbitri, e consentendo al convenuto, nel caso di promozione del giudizio arbitrale, di chiedere entro il termine di trenta giorni dalla domanda di arbitrato la decisione della controversia da parte del giudice ordinario), e dichiarata, per l'effetto, la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria direttamente adita (come nella specie) dall'appaltatore.


(D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, art. 47[R=DPR106362,A=47]; L. 10 dicembre 1981 n. 741, art 16)[R=L74181,A=16]

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