FAST FIND : GP4399

Sent.C. Cass. 05/04/2000, n. 4192

47593 47593
1. Appalti oo.pp. - Contratto - Mancata determinazione del corrispettivo - Nullità del contratto - Esclusione.
1. Nel contratto di appalto l'art. 1657 Cod. civ. deroga alla disposizione generale dell'art. 1346 Cod. civ. nel senso che la mancata determinazione del corrispettivo non è causa di nullità del contratto, potendo la sua determinazione avvenire "a posteriori" in base alle tariffe esistenti ovvero agli usi, da parte del giudice; detta norma trova applicazione anche nell'ipotesi in cui le parti, pur avendo pattuito il corrispettivo dell'appalto, non abbiano provato la differente misura, rispettivamente dedotta.

1. Ved. Cass. 28 agosto 1993 n. 9129[R=W28AG939129].
(Cod. civ. artt. 1346 e 1657)

Dalla redazione

  • Edilizia e immobili
  • Compravendita e locazione

Le obbligazioni del conduttore derivanti dal contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Appalti e contratti pubblici

La programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi pubblici

A cura di:
  • Emanuela Greco
  • Compravendita e locazione
  • Edilizia e immobili

Le obbligazioni del locatore derivanti dal contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Edilizia e immobili
  • Compravendita e locazione

La determinazione del canone di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Appalti e contratti pubblici

Codice dei contratti pubblici, le novità in vigore dal 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica