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Sent.C. Cass. 05/04/2000, n. 4192

47593 47593
1. Appalti oo.pp. - Contratto - Mancata determinazione del corrispettivo - Nullità del contratto - Esclusione.
1. Nel contratto di appalto l'art. 1657 Cod. civ. deroga alla disposizione generale dell'art. 1346 Cod. civ. nel senso che la mancata determinazione del corrispettivo non è causa di nullità del contratto, potendo la sua determinazione avvenire "a posteriori" in base alle tariffe esistenti ovvero agli usi, da parte del giudice; detta norma trova applicazione anche nell'ipotesi in cui le parti, pur avendo pattuito il corrispettivo dell'appalto, non abbiano provato la differente misura, rispettivamente dedotta.

1. Ved. Cass. 28 agosto 1993 n. 9129[R=W28AG939129].
(Cod. civ. artt. 1346 e 1657)

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