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Sent.C. Cass. 23/12/1999, n. 14489

47481 47481
1. Ingegneri e architetti - C.N.P.I.A. - Contributi - Riduzione facoltativa ex art. 5 D.P.R. 1961 n. 521.
1. Il beneficio della riduzione contributiva previsto dall'art. 5, 1° c. del D.P.R. n. 521 del 1961 (Regolamento di attuazione della legge nazionale di previdenza per ingegneri e architetti) per le ipotesi di contemporanea iscrizione ad altra forma di previdenza, ha carattere non obbligatorio ma facoltativo, con la conseguenza che la contribuzione versata in misura intera va computata totalmente. Quindi, ove il professionista (ingegnere od architetto) non si sia avvalso della facoltà di versare il contributo individuale in misura ridotta, ma abbia versato l'intera quota individuale, ha diritto al trattamento di pensione nella misura ordinaria prevista dall'art. 9 del cit. D.P.R. n. 521 del 1961.


(L. 4 marzo 1958 n. 179, art. 23R; D.P.R. 31 marzo 1961 n. 521, art. 5[R=DPR52161,A=5]; L. 11 novembre 1971 n. 1046, art. 6)R

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