Sent. C. Stato 11/10/1996, n. 1227 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Stato 11/10/1996, n. 1227

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1. Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia - Decadenza - Per mancato inizio lavori - Condizioni.
1. Ai sensi dell'art. 31, 10° comma L. 17 agosto 1942 n. 1150, i lavori edilizi devono intendersi iniziati allorché le opere realizzate, pur di modesta entità, siano obiettivamente finalizzate alla realizzazione del manufatto assentito, sicché i relativi lavori non possano considerarsi fittizi o simbolici, ma non occorre anche che siano tali da comportare una irreversibile trasformazione del territorio.

1. Ved. C. Stato V 10 novembre 1993 n. 147[R=WCS10N93147] (Sulla decadenza della concessione edilizia per mancato inizio dei lavori e sulla possibilità di sospensione del relativo termine). Ricordiamo che secondo la C. Stato V 22 novembre 1993 n. 1165 [R=WCS22N931165] il mero sbancamento non rappresenta l'inizio dei lavori.
L. 17 agosto 1942 n. 1150, art. 31, 10° c. R

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