FAST FIND : GP4127

Sent. C. Cass. 26/05/1999, n. 5114

47321 47321
1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Fossi e canali - Art. 891 Cod. civ. - Applicabile anche ad escavazioni a scopo estrattivo.
1. In tema di distanze di fossi e canali dal confine, la regola stabilita dall'art. 891 Cod civ. è applicabile a qualsiasi escavazione effettuata in un fondo, a nulla rilevando che essa sia destinata o meno a ricevere acqua, purché provvista delle caratteristiche del fosso o del canale e non meramente provvisoria; tale disciplina è perciò applicabile anche alle escavazioni fatte a scopo estrattivo, senza che eventuali normative speciali predisposte a tutela di interessi generali possano interferire sulla posizione dei proprietari dei fondi confinanti che, nel rapporto privatistico di vicinato, mantengono il diritto all'osservanza delle distanze legali negli scavi effettuati sul fondo vicino.

1a. (DIST.20) - Sulle distanze da osservare per canali e fossi in osservanza dell'art. 891 Cod civ. ved. Cass 16 febbraio 1996 n. 1201R (L'art. 897 Cod. civ. sulla presunzione di comunione di ogni fosso interposto tra due fondi non si applica a fosso interno ad un fondo); Cass. 19 maggio 1993 n. 5687R (I canali e i fossi di cui all'art. 891 Cod. civ. presuppongono l'esecuzione di scavo, non temporaneo, che presenti un fondo più basso per ambedue i fianchi rispetto al piano di campagna e come tale suscettibile di raccogliere e convogliare acque); Cass. 14 aprile 1992 n. 4531R (Obbligo - nella esecuzione dello scavo per canali e fossi - di rispettare le distanze legali e di prevenire smottamenti o frane dannosi alle proprietà altrui).
(Cod. civ. art. 891)

Dalla redazione