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Sent. C. Cass. 19/05/1993, n. 5687

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1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Canali e fossi - Art. 891 C. c. - Applicabilità - Condizioni - Rampa di accesso a fabbricato - Sistemazione - Escavazione effettuata dal vicino - Creazione di dislivello solo da un lato del manufatto - Estensione di tale disciplina - Esclusione
1. L'art. 891 C. c., il quale prescrive una distanza minima dal confine per canali e fossi, postula la realizzazione di uno scavo, non meramente temporaneo, che presenti un fondo più basso per ambedue i fianchi rispetto al piano di campagna, come tale suscettibile, anche se a ciò non destinato, di raccogliere e convogliare le acque, di per sé dotate di capacità erosiva ed infiltratrice e perciò fonte di pericolo per le proprietà vicine; pertanto, non sono soggette alla prescrizione delle distanze di cui all'art. 891 cit., quelle modificazioni dello stato dei luoghi, anche se comportanti l'abbassamento del livello del terreno, in cui non siano ravvisabili le connotazioni indicate, come nell'ipotesi di un'escavazione effettuata dal vicino per sistemare una rampa di accesso al fabbricato, che abbia creato un dislivello rispetto al piano di campagna soltanto da un lato del manufatto.

1. Conf. Cass. 10 maggio 1965 n. 870[R=W10MA65870]. Ved. anche Cass. 18 settembre 1979 n. 4796 [R=W18S794796](L'art. 891 C.c. si estende anche alle cave di ghiaia, per le quali devono osservarsi, circa le distanze, oltre alle leggi speciali dettate per ragioni tecniche, anche le norme del codice civile).
C. c. art. 891

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