Sent. C. Cass. pen. 17/03/1999, n. 5448 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Cass. pen. 17/03/1999, n. 5448

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1. Edilizia ed urbanistica - Certificato di abitabilità - Obbligo di richiesta - Anche da soggetto con facoltà corrispondenti a quelle del proprietario.
1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 221 del T.U. 27 luglio 1934 n. 1265, il proprietario dell'immobile, quale soggetto tenuto a richiedere la licenza di abitabilità, è equiparato al soggetto che abbia la disponibilità dell'immobile e vi eserciti le facoltà corrispondenti. (Fattispecie in cui la S.C., in applicazione del principio di cui in massima, ha ritenuto responsabile del reato in esame il dirigente comunale del settore patrimonio per avere reso possibile l'occupazione ad uso scolastico di alcuni immobili di proprietà comunale senza la prescritta licenza di abitabilità.

1a. (CTF-ABIT. 1A) Sul certificato di abitabilità, senza il quale è vietato al proprietario dell'immobile di utilizzarlo, ved. C. Stato V 13 aprile 1999 n. 414R (Il certificato di abitabilità può essere rilasciato previa verifica della salubrità dell'immobile); Cass. pen. I 17 dicembre 1998 n. 13289 (L'utilizzazione di una casa senza certificato di abitabilità configura reato ex art. 221 del T.U. 27 luglio 1934 n. 1265, per il quale sono punibili il proprietario dell'immobile o il possessore uti dominus).
(T.U. 27 luglio 1934 n. 1265, art. 221)

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