Sent.C. Cass. 18/02/2000, n. 1856 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 18/02/2000, n. 1856

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1. Appalti oo.pp. - Collaudo - Termine per la sua esecuzione ed approvazione ex art. 5 L. 1981 n. 741 - Al decorso - Diritto dell'impresa alla sostituzione della cauzione o all'estinzione della fideiussione.
1. In tema di appalto di opera pubblica, l'art. 5 della L. 1981 n. 741 è immediatamente applicabile ai rapporti in corso alla data della sua entrata in vigore, a nulla rilevando la circostanza che il contratto sia stato stipulato in epoca successiva. Infatti, detta disposizione, nello stabilire il termine - anteriormente rimesso alla iniziativa dell'appaltatore, o fissato dal giudice ai sensi dell'art. 1183 Cod. civ. - al decorso del quale, nell'inerzia dell'amministrazione committente, consegue la restituzione della cauzione o l'estinzione della equivalente fideiussione prestate dall'appaltatore a garanzia della regolare esecuzione dei lavori, ha inciso solo sulla determinazione temporale, e non sugli elementi essenziali, del fatto generatore del diritto alla restituzione o alla estinzione delle garanzie, intervenendo in una fase del complesso procedimento per l'esecuzione delle opere pubbliche del tutto diversa da quella della stipulazione del contratto. Tale interpretazione è manifestamente rispettosa del principio costituzionalmente garantito della parità di trattamento in situazioni omogenee, avuto riguardo alle diverse forme di tutela assicurate all'appaltante e all'appaltatore.


(Cost. art. 3; Cod. civ. art. 1183; L. 10 dicembre 1981 n. 741, art. 5)[R=L74181,A=5]

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