FAST FIND : GP3990

Sent. C. Cass. pen. 05/01/1999, n. 7924

47184 47184
1. Infortuni sul lavoro - Norme di prevenzione - A tutela anche di persone in situazione analoga a quella dei lavoratori.
1. Le norme antinfortunistiche sono poste a tutela non di qualsivoglia persona che si trovi fisicamente presente sul luogo ove si svolge l'attività lavorativa, magari per curiosità o addirittura abusivamente, ma di coloro che versino quanto meno in una situazione analoga a quella dei lavoratori e che si siano introdotti sul luogo del lavoro per qualsiasi ragione purché a questo connessa. (Fattispecie relativa all'ingresso abusivo di tre ragazzi in un'area recintata).

1a. (INF.6) Sui destinatari delle norme di prevenzione infortuni (N.P.I.) ved. Cass. 30 agosto 1995 n. 9200R (L'osservanza delle N.P.I. è obbligatoria anche a tutela dei terzi estranei che si trovino occasionalmente sul luogo dei lavori); Cass. pen. III 14 maggio 1993 n. 5017 (Sulla individuazione dei destinatari delle N.P.I.); Cass. pen. IV 15 febbraio 1993 n. 1345 (Destinatari delle N.P.I. sono anche i dirigenti tecnici, ai sensi dell'art. 4, D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547R); Cass. pen. IV 21 ottobre 1991 n. 10641 (Destinatari delle N.P.I. sono anche i soci delle cooperative di lavoro, che assumono la duplice veste di destinatari e di soggetto tutelato); Cass. pen. IV 14 settembre 1991 n. 9616 (Destinatario delle N.P.I. è anche il socio di fatto dell'impresa il quale presta attività per l'impresa medesima ed assume quindi responsabilità imprenditoriale).

Dalla redazione