Sent. C. Cass. 07/07/1999, n. 7070 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Cass. 07/07/1999, n. 7070

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1. Ingegneri e architetti - Onorario - Rimborso spese compreso nell'onorario, onnicomprensivo, a vacazioni - Ex art. 6 L. 1949 n. 143 - Legittimità.

1. Di norma il committente deve rimborsare al professionista le spese da questi anticipate necessarie per lo svolgimento dell'incarico. Peraltro, l'art. 6 della tariffa approvata con la legge 2 marzo 1949, n. 143 consente contrarie pattuizioni in virtù delle quali il compenso viene stabilito a vacazioni, in misura forfettaria e onnicomprensiva.

1a. Ved. Cass. 29 maggio 1999 n. 5230R.


(Cod. civ. art. 2722; L. 2 marzo 1949 n. 143, artt. 6 e 9)R

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