Sent. C. Cass. civ. 22/02/1999, n. 1474 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Cass. civ. 22/02/1999, n. 1474

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1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Sopraelevazioni - Obbligo di rispetto delle distanze - Sussiste - Ridotta dimensione del manufatto - Ininfluenza.

1. La sopraelevazione, anche se di dimensione ridotta, comporta pur sempre un aumento della volumetria e della superficie di ingombro e va pertanto considerata a tutti gli effetti - e quindi anche per la disciplina delle distanze - come nuova costruzione.

Dalla redazione