Sent.C. Cass. 20/08/1999, n. 8802 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 20/08/1999, n. 8802

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1. Appalti oo.pp. Danni a terzi Responsabilità esclusiva dell'appaltatore in genere Eventuale responsabilità esclusiva o concorrente dell'amministrazione Condizioni.
1. In tema di appalto di opere pubbliche, i limiti dell'autonomia dell'appaltatore, derivanti dalla obbligatorietà della nomina del direttore dei lavori, nonché dalla intensa e continua ingerenza dell'amministrazione appaltante, non fanno venir meno il dovere dell'appaltatore medesimo di prendere tutte le iniziative necessarie per la corretta attuazione del contratto anche a tutela dei diritti dei terzi, né il dovere di controllare gli atti attraverso i quali si esplica detta ingerenza, contestando, sotto il profilo amministrativo o tecnico, quelli che potrebbero comportare una sua responsabilità per inadempimento degli obblighi assunti o per i danni arrecati a terzi. Ne consegue che anche per detto appalto trovano applicazione i principi generali sulla responsabilità dell'appaltatore, che vedono costui, di regola, unico responsabile dei danni cagionati a terzi nell'esecuzione dell'opera, potendosi a questa aggiungere quella dell'amministrazione solo qualora il fatto dannoso sia stato posto in essere in esecuzione del progetto o di direttive impartite dall'amministrazione committente, mentre una responsabilità esclusiva di quest'ultima resta configurabile solo allorquando essa abbia rigidamente vincolato l'attività dell'appaltatore, così da neutralizzare completamente la sua libertà di decisione.

1. Ved. Cass. 9 dicembre 1997 n. 12449R; 29 ottobre 1997 n. 10652R; 12 febbraio 1997 n. 1284R; 27 agosto 1996 n. 7862R.
(Cod. civ. artt. 1655, 2043, 2049, 2055)

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