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Sent.C. Cass. 15/12/1998, n. 12561

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1. Geometri - Dipendenti di enti pubblici ex L. 1975 n. 70 - Albo professionale - Iscrizione - Divieto - Limiti.
1. Il divieto di iscrizione all'albo professionale dei geometri che siano impiegati dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni, posto dall'art. 7 del R.D. 11 febbraio 1929 n. 274, opera, nei confronti dei dipendenti degli enti pubblici di cui all'art. 1 della legge n. 70 del 1975, solo quando l'ordinamento degli enti medesimi fissi una preclusione assoluta all'esercizio dell'attività professionale. Esso non riguarda, pertanto, i dipendenti di enti il cui ordinamento interno espressamente prevede, a causa del loro inquadramento nel ruolo professionale, l'assunzione di incarichi nell'ambito dei compiti istituzionali dell'ente, alla stregua dell'art. 15, terzo comma, della predetta legge n. 70 del 1975, o ai quali è conferita di volta in volta espressa autorizzazione (art. 20 del D.P.R. n. 509 del 1979). Tale principio deve ritenersi applicabile anche a seguito della entrata in vigore dell'art. 58 del D.L.vo n. 29 del 1993, poi modificato dall'art. 26 del D.L.vo n. 80 del 1998, il quale, pur sancendo, nel primo comma, per tutti i pubblici dipendenti la regola generale della incompatibilità di cui agli artt. 60 e segg. del D.P.R. n. 3 del 1957 - sia pure con le precisazioni recate dai commi successivi e dello stesso articolo), tuttavia non ha abrogato il predetto art. 15 della legge n. 70 del 1975. Peraltro, poiché, per quanto sopra detto, il conferimento di incarichi professionali nei casi dei dipendenti degli enti pubblici di cui si tratta (nella specie, INPDAP) è ammissibile solo in presenza di una disposizione regolamentare, il giudice investito della questione relativa al riconoscimento del diritto alla iscrizione nell'albo professionale non può prescindere dall'esame del regolamento organico del personale dell'ente, che, costituendo un atto di competenza interna dell'ente, deve essere portato a conoscenza del giudice da parte dell'interessato.

1a. Ved. Cass. S.U. 3 aprile 1998 n. 3476[R=W3A983476].
(R.D. 11 febbraio 1929 n. 274, art. 7; D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, art. 60[R=DPR357,A=60]; L. 20 marzo 1975 n. 70, art. 15[R=L7075,A=15]; D.P.R. 16 ottobre 1979 n. 509, art. 20[R=DPR50979,A=20]; D.L.vo 3 febbraio 1993 n. 29, art. 58[R=DLG2993,A=58]; D.L.vo 31 marzo 1998 n. 80, art. 26)[R=DLG8098,A=26]

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