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Sent. C. Cass. 27/11/1998, n. 12077

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1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Per depositi di gas liquido - Ex art. 28 L. 1941 n. 1570 e art. 4 Circ. Min. interno 1954 n. 74 - Principio della prevenzione - Inapplicabilità - Condizioni per la costruzione.
1. In tema di distanza tra costruzioni, non è legittimamente invocabile il principio cosiddetto della prevenzione, di cui agli artt. 873 e 875 Cod. civ. da parte del soggetto interessato all'edificazione di un deposito di gas liquido, risultando quegli il solo obbligato al rispetto della distanza di 40 metri imposta dagli artt. 28 L. 27 dicembre 1941 n. 1570 e 4 Circolare Ministero interno n. 74 del 1954, indipendentemente dal momento in cui l'installazione venga compiuta; ne consegue che il deposito può ritenersi legittimamente realizzato solo se, nel raggio di quaranta metri (ed anche all'interno del fondo in cui esso è destinato a sorgere) non esistano costruzioni né sia possibile, in relazione agli strumenti urbanistici vigenti nella zona, che esse vengano in futuro ad esistenza (dovendosi costituire già all'interno del proprio terreno la prescritta zona di sicurezza verso l'esterno).

1. Ved. Cass. 19 aprile 1982 n. 2423[R=W19A822423].
(Cod. civ. artt. 873 e 875; L. 27 dicembre 1941 n. 1570, art. 28R; Circ. Min. interno 1954 n. 74)

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