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09/05/2018

Per la demolizione di opere esistenti non sono richiesti titoli abilitativi

Il T.A.R. Lazio si è pronunciato su un’ipotesi particolare, sostanzialmente opposta a quelle che ordinariamente sono oggetto di esame in sede giurisdizionale: l’Amministrazione aveva sanzionato la trasformazione dei luoghi determinata dalla demolizione di opere in precedenza realizzate, e non dalla realizzazione di nuove opere.

La Sent. TAR. Lazio Roma 27/03/2018, n. 3416, ha affermato che sulla base di un’interpretazione strettamente letterale del disposto della lett. e), art. 3, comma 1, del D.P.R. n. 380 del 2001 (laddove gli interventi di “nuova costruzione” sono definiti come “quelli di trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio”), anche gli interventi di demolizione dovrebbero essere considerati soggetti al regime di cui all’art. 10 del menzionato D.P.R. 380/2001 e, dunque, sanzionabili ai sensi del successivo art. 31, D.P.R. 380/2001.

Ciononostante, in base a ragioni di coerenza giuridica, si deve escludere che interventi di mera demolizione di opere già esistenti - versanti, tra l’altro, in condizioni ormai “fatiscenti”, nonché prive di un qualsiasi valore - possano imporre il previo rilascio del permesso di costruire o dell’autorizzazione paesaggistica, attesa la piena idoneità di essi a garantire proprio la salvaguardia dello stato dei luoghi, oggetto di tutela da parte del legislatore.

La sentenza richiama in proposito le prescrizioni che regolamentano la trasformazione del territorio, le quali sono essenzialmente volte ad evitare che quest’ultimo subisca modificazioni incontrollate nel rispetto del “preesistente” o, comunque, a garantire che quest’ultimo sia soggetto a cambiamenti esclusivamente in osservanza della disciplina che regolamenta la materia.

Dalla redazione