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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Valle D'Aosta 29/03/2018, n. 7
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CAPO I - Disposizioni generali |
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Art. 2 - Natura e finalità1. L'ARPA è ente strumentale della Regione, facente parte del comparto unico regionale, e ne realizza gli indirizzi programmatici per il miglioramento delle condizioni ambienta |
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Art. 3 - Attività istituzionali1. Nel perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2 e tenuto conto del programma triennale delle attività del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui all'articolo 10 della 1. 132/2016, sono attività dell'ARPA: a) il monitoraggio dello stato dell'ambiente, del consumo di suolo, delle risorse ambientali e della loro evoluzione in termini quantitativi e qualitativi, eseguito anche attraverso la gestione tecnico-operativa delle reti regionali di osservazione e raccolta dei dati ambientali e l'utilizzo di strumenti modellistici; b) il controllo delle fonti e dei fattori fisici, chimici e biologici di pressione sulle matrici ambientali aria, acqua e suolo, di inquinamento acustico, da campi elettromagnetici e da radiazioni ionizzanti, dei relativi impatti sugli ecosistemi, sull'uomo e sull'ambiente in generale, mediante attività di campionamento, analisi e misura, sopralluogo, ispezione e verifica, in ambiente esterno e interno; c) il monitoraggio dei parametri ambientali correlabili con le dinamiche globali di cambiamento meteo-climatico; d) il supporto tecnico-scientifico alle strutture regionali, agli enti l |
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Art. 4 - Attività non istituzionali1. L'ARPA può stipulare convenzioni con enti pubblici o privati per l'erogazione di prestazioni non rientranti nelle attività istituzionali di cui al |
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Art. 5 - Interoperabilità e accesso ai dati informatici1. L'ARPA e la Regione collaborano per garantire la coerenza e l'interoperabilità delle rispettive banche dati, anche in relazione alle linee di indirizzo conten |
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CAPO II - Programmazione delle attività |
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Art. 6 - Documento di programmazione triennale1. Il documento di programmazione triennale (DPT) contiene la previsione delle linee di attività dell'ARPA su scala triennale, nel rispetto dei LEPTA, |
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Art. 7 - Piano operativo annuale1. Il piano operativo annuale (POA) costituisce la definizione operativa della programmazione tecnico-gestionale annuale delle attività dell'ARPA. |
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CAPO III - Organi |
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Art. 8 - Organi1. Sono organi dell'ARPA: a) il direttore gen |
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Art. 9 - Direttore generale1. Il direttore generale dell'ARPA è nominato con deliberazione della Giunta regionale, a seguito di procedura comparativa preceduta da avviso pubblico, tra soggetti in possesso di idonea laurea magistrale e di comprovata esperienza manageriale almeno quinquennale o, in alternativa, con documentata esperienza almeno quinquennale di direzione amministrativa, tecnica o gestionale in strutture pubbliche o private di dimensioni almeno equiparabili all'ARPA per entità di bilancio e complessità organizzativa e operanti in ambito ambientale, dotati dei requisiti di cui all'articolo 8 della 1. 132/2016. 2. Il rapporto di lavoro del direttore generale è esclusivo ed è regolato da un contratto di diritto privato, di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, rinnovabile consecutivamente per una sola volt |
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Art. 10 - Funzioni del direttore generale1. Al direttore generale dell'ARPA spetta, in particolare: a) la legale rappresentanza dell'ente; |
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Art. 11 - Revisore dei conti1. Al revisore dei conti spetta il controllo sulla regolarità della gestione amministrativa e contabile dell'ARPA. Il revisore è nominato, per quattro anni, con deliberazione |
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Art. 12 - Funzioni del revisore dei conti1. Al revisore dei conti spetta, in particolare: a) la predisposizione della relazione sulla proposta di bilancio di previsione, sui suoi allegati e sulle variazioni di bilancio. Nella relazione è |
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CAPO IV - Organizzazione e ordinamento finanziario-contabile |
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Art. 13 - Struttura organizzativa e regolamento interno1. L'ARPA si configura in un'unica Agenzia operante sull'intero territorio regionale. 2. Per la disciplina della propria organizzazione, TARPA si dota di un regolamento interno, nel rispetto della presente legge e delle disposizioni e dei regolamenti attuativi previsti dall |
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Art. 14 - Risorse finanziarie1. Le attività istituzionali di cui all'articolo 3 sono finanziate con trasferimento ordinario annuale della Regione, mediante apposito finanziamento a destinazione vincolata. 2. Le spese di investimento dell'ARPA sono finanziate con trasferimento ordinario annuale della Regione, mediante apposito finanziamento a destinazione vincolata. 3. I trasferimenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere integrati per il finanziamento di progetti specifici, coerenti con le finalità di cui all'articolo 2. |
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Art. 15 - Disposizioni in materia di contabilità1. L'ARPA adotta la contabilità finanziaria e le disposizioni in materia di contabilità previsti dalla normativa vigente per la Regione. |
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CAPO V - Vigilanza e controllo |
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Art. 16 - Vigilanza e controllo1. L'ARPA è sottoposta all'attività di vigilanza e controllo dell'assessorato regionale competente in materia di ambiente. |
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Art. 17 - Controllo della Regione sugli atti1. La Regione, ai fini dell'espletamento dell'attività di vigilanza e controllo di cui all'articolo 16, esercita il controllo di conformità e di congruità, rispetto al DPT, al POA e alle risorse assegnate, dei seguenti atti: |
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Art. 18 - Poteri sostitutivi1. In caso di ritardo o di inadempimento da parte dell'ARPA nell'attuazione di atti di indirizzo, vigilanza o controllo o di mancato adeguamento ai ril |
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CAPO VI - Disposizioni finali |
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Art. 19 - Disposizioni transitorie1. Il direttore generale, il direttore tecnico, il direttore amministrativo e i revisori dei conti, nominati ai sensi degli articoli 8 e 1 |
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Art. 20 - Rinvio1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, costituisce un tavolo tecnico per determinare la fattibilità e le modalità dell'eventuale transizi |
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Art. 21 - Abrogazioni1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: a) la L.R. 41/1995; b) la legge regionale 24 novembre 1997, n. 37; |
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Art. 22 - Disposizioni finanziarie1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in annui euro 6.020.000 a decorrere dall'anno 2019. 2. L'onere di cui al comma 1 fa carico nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2018/2020 per gli anni 2019 e seguenti: a) nella Missione 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) Programma 002 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) per annui euro 5.320.0 |
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Art. 23 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2019.
La presente legge è pu |
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