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Sent.C. Stato 02/11/1998, n. 906

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1. Appalti oo.pp. - Gara - Offerta - Verifica conteggi ex art. 5 L. 73/14 - Correzione conseguente - Limiti. 2. Appalti oo.pp. - Gara - Offerta - Calcoli errati - Rettificabili - Condizioni.
1. In una gara d'appalto di opere pubbliche si procede alla verifica dei conteggi ex art. 5 L. 2 febbraio 1973 n. 14 ed all'eventuale correzione ad essa conseguente, solo per l'offerta più vantaggiosa e non per tutte le offerte regolarmente presentate. 2. In un gara d'appalto di opere pubbliche, l'art. 1430 Cod. civ. sull'errore di calcolo e sulla possibilità di sua rettifica è applicabile solo quando i termini da calcolare siano chiari, sicuri e fermi e non anche quando sia incerto quello (come, nella specie, il prezzo unitario o il prezzo totale) che interessa.

1a. (NF-GARE OFF.3) - Sull'errore di calcolo che può portare alla rettifica del contratto ex art. 1430 Cod. civ. ved. C. Stato IV 18 marzo 1997 n. 262[R=WCS18M97262] (La Commissione giudicatrice di una gara d'appalto può correggere l'errore di calcolo, con la conseguente rettifica del contratto ai sensi dell'art. 1430 Cod. civ., solo quando - essendo peraltro chiari i termini da computare ed il criterio matematico da seguire - in operazioni aritmetiche si commette un errore materiale di cifra che si ripercuote sul risultato finale); Cass. 28 giugno 1987 n. 835[R=W28G87835] [Al fine della rettifica del contratto, quale prevista dall'art. 1430 Cod. civ., si ha errore di calcolo, che non influenza il consenso (e non già un errore in quantitate che viceversa vizia la volontà negoziale) solo quando, definiti in modo chiaro e preciso i termini da computare ed il criterio matematico da seguire, si commette, per inesperienza o per disattenzione, un errore materiale di cifra che si ripercuote sul risultato finale, rilevabile ictu oculi].
(L. 2 febbraio 1973 n. 14, art. 5[R=L1473,A=5]; L. 11 febbraio 1994 n. 109, art. 21, comma 1 bis)R (Cod. civ. art. 1430)

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