Sent. C. Cass. pen. 27/01/1998, n. 364 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Cass. pen. 27/01/1998, n. 364

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1. Edilizia ed urbanistica - Certificato di abitabilità - Mancanza - Reato ex art. 221 T.U. 1934 n. 1265 - Natura permanente a condotta mista - Conseguenza.
1. Il reato di cui all'art. 221 T.U. 27 luglio 1934 n. 1265 è un reato permanente a condotta mista: questa comprende un aspetto commissivo (utilizzazione dell'edificio) ed un aspetto omissivo (mancata richiesta dell'abitabilità): pertanto, il colpevole può far cessare l'offesa agli interessi igienici e urbanistici tutelati dalla norma penale con una condotta simmetricamente opposta a quella costitutiva del reato, e cioè dismettendo l'utilizzazione dell'immobile ovvero ottenendo il nulla osta di abitabilità.

1a. Ved. nota 1a. a precedente Cass. pen. 9 febbraio 1998 n. 1502.
(T.U. 27 luglio 1934 n. 1265, art. 221)

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