Sent. C. Cass. 12/02/1998, n. 1509 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Cass. 12/02/1998, n. 1509

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1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Costruzione - Estremi - Manufatto costituito da più parti strutturalmente collegate - Valutazione unitaria - Necessità.
1. Ai fini dell'osservanza delle norme in tema di distanze legali stabilite dagli artt. 873 e segg. Cod. civ., deve ritenersi ostruzione qualsiasi opera non completamente interrata avente i caratteri della solidità, della stabilità e della immobilizzazione rispetto al suolo, anche mediante appoggio, incorporazione e/o collegamento fisso ad una preesistente fabbrica, e ciò indipendentemente dal livello di posa e di elevazione della medesima, dai caratteri del suo sviluppo aereo, dall'uniformità e continuità della massa, dal materiale impiegato per la sua realizzazione, e dalla sua destinazione; i suddetti caratteri, nel caso in cui l'opera da valutare sia costituita da più parti tra loro strutturalmente collegate in maniera stabile ed in misura tale da costituire un'entità unica ed inscindibile sul piano economico-funzionale, devono essere verificati dal giudice di merito riguardando l'opera nel suo insieme e non nelle singole sue parti, e rapportando quindi alla stessa, unitariamente considerata, il giudizio sull'idoneità alla creazione di intercapedini pregiudizievoli alla sicurezza ed alla salubrità del godimento della proprietà immobiliare, idoneità rilevante, peraltro, al solo fine di stabilire se un'opera presenti le caratteristiche e la natura di costruzione, ma non per decidere, in caso di riscontro positivo, se essa sia soggetta o non all'osservanza delle norme sulle distanze prescritte.

1. Ved. Cass. 4 dicembre 1995 n. 12489R.
(Cod. civ. artt. 873 ss.)

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