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Sent. CGAR. Sicilia 29/12/1997, n. 582

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1. Appalti oo.pp. - Gare - Documentazione - Obbligo della P.A. di sua custodia - Insussistenza.
1. L'amministrazione appaltante non ha alcun obbligo di custodia degli atti prodotti dalle imprese nel procedimento di una gara d'appalto di opera pubblica; pertanto, il mancato ritrovamento, fra i documenti poi rimasti presso l'amministrazione, di un documento determinato (nella specie, un certificato generale col casellario giudiziale) non serve a provare che detto documento mancava già al momento dell'apertura delle buste.

1. La “presunzione semplice” alla quale si riferisce la sentenza, nel testo appresso riportato, è il procedimento logico in base al quale il giudice desume l'esistenza di un fatto ignoto dalla esistenza di fatti noti, nel presupposto di una regolarità nella successione dei fatti appartenenti alla medesima serie e tipo (Cass. 28 gennaio 1982 n. 560; ved. art. 2729 Cod. civ.)[R=W28GE82560,A=2729].

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