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Sent.C. Cass. 26/07/1985, n. 4341

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1. Appalti oo.pp. - Controversie - Inerzia dell'amministrazione a dare impulso alla prosecuzione dei lavori - Domanda dell'appaltatore di fissazione di un termine all'amministrazione, anche per il collaudo - Competenza A.G.O. 2. Appalti oo.pp. - Revisione prezzi - Diritto soggettivo dell'appaltatore - Condizioni.
1. In tema d'appalto di opera pubblica la domanda, con la quale l'appaltatore, dopo una parziale esecuzione del rapporto ed a fronte dell'inerzia dell'appaltante nel dare impulso alla prosecuzione dei lavori, chieda che venga superato detto stato d'incertezza mediante la fissazione di un termine all'Amministrazione per far conoscere le proprie eventuali decisioni di recesso o di sospensione, avanzando contrapposte pretese di compensi o danni, ovvero di risoluzione del contratto, al pari di ogni altra domanda rivolta a far valere obblighi patrimoniali e non patrimoniali della convenuta scaturenti dal rapporto stesso e dalla sua attuazione, ivi inclusa quella diretta alla fissazione di un termine per il collaudo, spetta alla cognizione del giudice ordinario, in quanto investe posizioni di diritto soggettivo che nascono da un contratto di natura privatistica, senza alcuna incidenza ed interferenza su poteri discrezionali ed autoritativi della Amministrazione medesima. 2. La revisione dei prezzi, nella disciplina fissata dal D.L.C.P.S. 6 dicembre 1947 n. 1501, integra normalmente una facoltà discrezionale dell'Amministrazione, in relazione alla quale la posizione dell'appaltatore ha consistenza di mero interesse legittimo tutelabile dinanzi al giudice amministrativo, mentre un diritto soggettivo alla revisione medesima, come tale azionabile davanti al giudice ordinario, è configurabile, oltre che nel caso di specifico accordo fra le parti, solo quando l'appaltante abbia positivamente esercitato detto potere con il riconoscimento della revisione.

1. Ved. Cass. S.U. 27 febbraio 1980 n. 1359.[R=W27F801359] 2. Ved. Cass. S.U. 7 ottobre 1982 n. 5122.[R=W7O825122]

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