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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. Ambiente e Tutela Terr. e Mare 29/03/2018
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PremessaIL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Vista la direttiva 2009/28/CE, «sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE»; Vista la legge 23 |
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Art. 1. - Oggetto1. Il presente decreto disciplina le modalità di verifica e comunicazione del rispetto delle condizioni previste per il riconoscimento agli impianti geotermici dei premi e delle t |
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Art. 2. - Definizioni1. Per «titolo minerario» si intende, ai fini del presente decreto, il provvedimento amministrativo che autorizza la costruzione e l’esercizio dell’impianto geotermico ai sensi del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. |
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Art. 3. - Premio per la totale reiniezione del fluido nelle formazioni di provenienza1. Ai fini dell’accesso al premio di cui all’art. 1, comma 1, lettera a) il Gestore dei servizi energetici (GSE) richiede: a) alle Amministrazioni competenti, una attestazione che l’impianto è qualificato come impianto a totale reiniezione del fluido geotermico nelle stesse formazion |
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Art. 4. - Premio per l’abbattimento di almeno il 95% del livello di idrogeno solforato e di mercurio1. La domanda per la verifica dei requisiti di accesso al premio di cui all’art. 1, comma 1, lettera b) è presentata all’Autorità competente dai produttori elettrici interessati, successivamente alla data in cui l’impianto è in esercizio nell’assetto idoneo a conseguire gli obiettivi di abbattimento delle emissioni. La domanda è inviata, per conoscenza, anche al GSE. 2. La domanda di cui al comma 1 contiene: a) i codici necessari ad identificare il progetto nella banca dati del GSE e la data d |
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Art. 5. - Tariffa-premio per impianti innovativi1. Per l’accesso alla tariffa-premio di cui all’art. 1, comma 1, lettera c), la verifica del rispetto delle condizioni fissate dall’art. 1, comma 3 -bis , del decreto legislativo n. 22 del 2010 è effettuata con le modalità di cui all’art. 3. 2. Per la verifica dei requisiti relativi alla concentrazione minima di gas e alla temperatura del fluido, i produttori elettrici interessati presentano domanda all’Autorità competente. La domanda è inviata, per conoscenza, anche al GSE. 3. La domanda di cui al comma 2 contiene: a) i codici necessari ad identificare il progetto nella banca dati del GSE e la data di entrata in esercizio dell’impianto; |
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Art. 6. - Oneri1. I costi necessari per le verifiche di cui agli articoli 3, 4 e 5, commi 5, 7 e 9 sono a carico del titolare dell’ |
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Art. 7. - Disposizioni finali e entrata in vigore1. L’allegato 1 è parte integrante del presente decreto e può essere aggiornato con decreto del Minist |
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