Sent.C. Cass. 30/01/1985, n. 622 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 30/01/1985, n. 622

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1. Consulenza tecnica d'ufficio - Richiesta di parte per accertamenti essenziali - Diniego del giudice - Obbligo di motivazione.
1. Nel caso in cui la consulenza tecnica sia richiesta da una parte al fine di accertare fatti essenziali per la decisione, rispetto ai quali si presenta come strumento tecnicamente più funzionale ed efficace di indagine, il giudice del merito non può negarla senza confutare con adeguata motivazione le ragioni addotte dalla parte e non può rigettare la pretesa sostanziale osservando che, con quella richiesta, non si è adempiuto all'onere della prova.

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