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Sent.C. Cass. 16/12/1987, n. 9317

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1. Geometri - Albo professionale - Iscrizione o cancellazione - Decisione Cons. naz. geometri - Ricorso per Cassazione - Notifica al Collegio professionale e al Procuratore della Repubblica - Necessità.
1. Il ricorso per cassazione, contro le decisioni del Consiglio nazionale dei geometri in materia di iscrizione o cancellazione dall'albo, deve essere notificato, oltre che al Collegio professionale locale, che ha adottato il provvedimento impugnato, anche al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale nel cui circondario ha sede detto Collegio professionale, in qualità di necessario contraddittore; pertanto, ove il ricorrente non abbia provveduto a tale ulteriore notificazione, deve essere disposta l'integrazione del contraddittorio, e poi dichiarata l'inammissibilità del ricorso, quando nessuna delle parti vi abbia ottemperato nel termine all'uopo assegnato.

1. Conf. Cass. S.U. 1° luglio 1980 n. 4122.[R=W1L804122]

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