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Sent.C. Cass. 20/03/1987, n. 2769

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1. Appalti oo.pp. - Contratto - Rescissione - Pagamento dei lavori eseguiti, ex art. 340, 2, c., L.oo.pp. e non 2041 C.c..
1. In materia di appalto di opere pubbliche, quando il contratto viene rescisso in danno dell'impresa, la richiesta di indennità avanzata dall'appaltatore per i lavori eseguiti è regolata non già dall'art. 2041 C.c., in materia di arricchimento senza causa (tal che per il suo accoglimento sia necessaria la prova dell'utilizzazione dell'opera da parte della pubblica amministrazione), ma dall'art. 340, 2° c., L. 20 marzo 1865 n. 2248 all. F, che prevede il diritto dell'appaltatore al pagamento dei lavori eseguiti regolarmente.


C.c. artt. 1448, 1453, 2041; L. 20 marzo 1865 n. 2248 All. FR

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