Sent. C. Giustizia UE 22/02/2018, n. C-182/17 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Giustizia UE 22/02/2018, n. C-182/17

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Rinvio pregiudiziale - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), articolo 9 e articolo 13, paragrafo 1 - Non assoggettamento all'imposta - Nozione di “ente di diritto pubblico” - Società commerciale detenuta al 100% da un comune, incaricata di determinati compiti pubblici incombenti al medesimo comune - Determinazione di tali compiti e della loro remunerazione in un contratto concluso tra detta società e detto comune.

1) L’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, dev’essere interpretato nel senso che, salva verifica da parte del giudice del rinvio degli elementi di fatto pertinenti, costituisce una prestazione di servizi fornita a titolo oneroso, soggetta all’imposta sul valore aggiunto in forza di tale disposizione, un’attività come quella di cui trattasi nel procedimento principale, consistente nello svolgimento da parte di una società di determinati compiti pubblici in esecuzione di un contratto concluso tra tale società e un comune.

2) L’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2006/112 dev’essere interpretato nel senso che, salva verifica da parte del giudice del rinvio degli elementi di fatto e di diritto nazionale pertinenti, non ricade nella norma di non assoggettamento all’imposta sul valore aggiunto, prevista da detta disposizione, un’attività come quella di cui trattasi nel procedimento principale, consistente nello svolgimento da parte di una società di determinati compiti pubblici comunali in esecuzione di un contratto concluso tra tale società e un comune, nell’ipotesi in cui tale attività costituisca un’attività economica ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, della medesima direttiva.

Dalla redazione