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Sent.C. Cass. 12/03/1987, n. 2598

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1. Consulente tecnico d'ufficio - Inizio delle operazioni - Comunicazione al consulente di parte - Omissione, sanabile.
1. La nullità della consulenza tecnica d'ufficio per la mancata comunicazione al consulente di parte del giorno e dell'ora d'inizio delle operazioni, in violazione dell'art. 90 Disp. att. C.p.c., non è assoluta ma relativa ed è sanata, ai sensi dell'art. 157, 2° c., C.p.c., nel caso in cui non sia stata dedotta nella prima udienza (purché non di semplice rinvio) successiva al deposito della consulenza stessa.

1. Contra Cass. 11 febbraio 1987 n. 1500 R secondo la quale la nullità è sanata in mancanza di opposizione nella prima udienza successiva al deposito della consulenza, anche se di semplice rinvio.
Disp. att. C.p.c. art. 90

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