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Sent.C. Cass. 13/02/1987, n. 1558

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1. Progetto - Diritti d'autore - Protezione - Utilizzazione dell'idea - Diritto del professionista ad equo compenso - Condizioni
1. L'art. 99 L. 22 aprile 1941 n. 633, sul diritto dell'autore di progetti di lavori di ingegneria (od analoghi), protegge tanto l'espressione formale dell'idea col diritto esclusivo di riproduzione dei piani e disegni, quanto il suo contenuto con riguardo alla sua concreta realizzazione, ma la pretesa all'equo compenso per l'utilizzazione dell'idea è riconosciuta al detto autore di progetti di lavori di ingegneria solo quando il progetto presenta soluzioni originali di problemi tecnici ed il terzo, nell'esecuzione della sua opera, sia ricorso a tali soluzioni o manifestazioni, o abbia utilizzato soluzioni solo apparentemente diverse (cosiddette sostituzioni mediante equivalenze), che non incidono sui punti realmente originali e qualificanti del progetto.

1. La sentenza richiama le norme seguenti: Art. 99 L. 22 aprile 1941 n. 633: « All'autore di progetti di lavori di ingegneria, o di altri lavori analoghi, che costituiscano soluzioni originali di problemi tecnici, compete, oltre al diritto esclusivo di riproduzione dei piani e disegni dei progetti medesimi, il diritto ad un equo compenso a carico di coloro che realizzino il progetto tecnico a scopo di lucro senza il suo consenso. Per esercitare il diritto al compenso l'autore deve inserire sopra il piano o disegno una dichiarazione di riserva ed eseguire il deposito del piano o disegno presso il Ministero della cultura popolare, secondo le norme stabilite dal regolamento. Il diritto a compenso previsto in questo articolo dura venti anni dal giorno del deposito prescritto nel secondo comma». Art. 2578 C.c.: « All'autore di progetti di lavori d'ingegneria o di altri lavori analoghi che costituiscono soluzioni originali di problemi tecnici, compete, oltre il diritto esclusivo di riproduzione dei piani e disegni dei progetti medesimi, il diritto di ottenere un equo compenso da coloro che eseguono il progetto tecnico a scopo di lucro senza il suo consenso ».
C.c. art. 2578; L. 22 aprile 1941 n. 633R

Dalla redazione