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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz. G.R. Toscana 03/04/2018, n. 327
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Deliberaz. G.R. Toscana 03/04/2018, n. 327
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Testo del provvedimentoLA GIUNTA REGIONALE Vista la legge regionale n. 65 del 10 novembre 2014 "Norme per il governo del territorio"; Considerato che, l'articolo 228 della citata L.R. n. 65/2014 "Disposizioni transitorie per i comuni dotati di piano strutturale e di regolamento urbanisti |
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Allegato A - Circolare interpretativa avente ad oggetto "Chiarimenti in merito alla disciplina di cui all'articolo 228 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio)"Molti comuni della Regione hanno posto quesiti in ordine alla corretta interpretazione dell'articolo 228 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio). L'articolo 228 della L.R. 65/2014 detta: "Disposizioni transitorie per i comuni dotati di piano strutturale e di regolamento urbanistico approvati le cui previsioni risultano già scadute alla data del 27 novembre 2014" e stabilisce: "1. Ove sia scaduta l'efficacia delle previsioni del regolamento urbanistico ai sensi dell'articolo 55, commi 5 e 6, della L.R. 1/2005, nel caso in cui il comune abbia già avviato il procedimento per la formazione del nuovo regolamento urbanistico, può procedere ad integrare il quadro conoscitivo di tale strumento con l'individuazione del perimetro del territorio urbanizzato ai sensi dell'articolo 224. Fino all'adozione del nuovo piano operativo e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, sono consentite le varianti di cui all'articolo 222, comma 2-bis, nonché le varianti semplificate al piano strutturale e al regolamento urbanistico di cui agli articoli 29, 30, 31, comma 3 e 35. 2. Ove sia scaduta l'efficacia delle previsioni del regolamento urbanistico ai sensi dell'articolo 55, commi 5 e 6, della L.R. 1/2005, nel caso in cui il comune avvii il procedimento del nuovo piano operativo dopo l'entrata in vigore della presente legge e comunque entro i tre anni successivi, procede all'individuazione del perimetro del territorio urbanizzato ai sensi dell'articolo 224. Fino all'adozione del nuovo piano e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, sono consentite le varianti di cui all'articolo 222, comma 2-bis, nonché le varianti semplificate al piano strutturale e al regolamento urbanistico di cui agli articoli 29, 30, 31, comma 3 e 35. 2-bis. Il termine per l'approvazione delle varianti di cui ai commi 1 e 2 è differito al 27 maggio 2018 qualora il comune rispetti entrambe le seguenti condizioni: a) abbia adottato le varianti di cui ai commi 1 e 2 entro il termine di cui al medesimo comma 2, b) avvii il procedimento del nuovo piano operativo prima dell |
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