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Sent.C. Cass. 12/07/1988, n. 4578

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1. Prevenzione infortuni - Responsabilità del preposto - Condizioni.
1. In relazione ad infortunio subito dal lavoratore addetto a macchine prive dei previsti congegni di protezione, la responsabilità del preposto, la quale non è esclusa da un generico richiamo all'attenzione dei sottoposti nell'uso di dette macchine, presuppone che lo stesso preposto sia effettivamente investito delle mansioni di controllo proprie di tale qualifica ed abbia perciò il potere di adottare le misure necessarie per scongiurare il pericolo, non potendo detta responsabilità ricollegarsi ad una preposizione meramente formale, cui non si accompagni la concreta attribuzione dei correlativi compiti di sorveglianza.

1. Ved. Cass. pen. 6 luglio 1988 n. 1196 [R=WP6L881196]

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