IL DIRETTORE GENERALE PER LA REGOLAZIONE E I CONTRATTI PUBBLICI
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche e integrazioni, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», ed, in particolare, l’art. 133;
Considerato che il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è stato abrogato, expressis verbis, dall’art. 217, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»;
Visto l’art. 216, commi 1 e 27 -ter del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»;
Visto il parere prot. n. 35949 del 23 gennaio 2017 con il quale l’Avvocatura generale dello Stato, tra l’altro, si è espressa affermando che «finché ricorrano procedure rientranti nel campo applicativo del regime transitorio ex art. 216, decreto legislativo n. 50/2016 il Ministero dovrà considerarsi tenuto all’emanazione del decreto ministeriale di cui all’art. 133, comma 6, del decreto legislativo n. 163/2006 in quanto provvedimento dotato di efficacia ultrattiva nei limiti di applicazione del regime transitorio di cui all’art. 216, comma 1, del nuovo Codice»;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85. convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo» ed, in particolare, l’art. 1, comma 3, con il qua