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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Circ. Min. Ambiente e Tutela Terr. e Mare 23/01/2018, n. 1495
Circ. Min. Ambiente e Tutela Terr. e Mare 23/01/2018, n. 1495
Circ. Min. Ambiente e Tutela Terr. e Mare 23/01/2018, n. 1495
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[Premessa]In considerazione delle numerose richieste di chiarimenti e interpretazioni pervenute alla scrivente Amministrazione in relazione alla gestio |
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A. OBBLIGHI DEL PROPRIETARIO NON RESPONSABILE DELLA CONTAMINAZIONE E ONERE PROBATORIOL’articolo 240, comma 1, lett. i), l), m), n), o), p) e q), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 definisce le tipologie di interventi da attuare ai sensi della Parte IV, Titolo V (Bonifica di siti contaminati). Il successivo articolo 242, recante «Procedure operative ed amministrative», disciplina in modo puntuale gli oneri ricadenti sul soggetto responsabile dell’inquinamento, che si tratti di contaminazione recente o storica, per quanto riguarda in particolare la comunicazione nei confronti di soggetti pubblici competenti, l’adozione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza d’emergenza, le indagini e le attività di caratterizzazione da attuare, gli interventi di bonifica o messa in sicurezza (operativa e permanente). L’articolo 244, rubricato «Ordinanze», disciplina invece il caso di accertamento di valori superiori alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione da parte della Pubblica Amministrazione (comma 1) e il potere di ordinanza da parte della provincia nei confronti dei soggetti responsabili (comma 2). Il medesimo articolo prevede che l’ordinanza sia notificata anche al proprietario del sito, ai fini dell’iscrizione dell’onere reale (a seguito dell’approvazione del progetto di bonifica attuato dall’autorità competente ai sensi dell’art. 250) e dell’esercizio del privilegio speciale. Il comma 4 chiarisce che, ove il responsabile dell’evento di superamento non sia individuabile o non provveda e non provveda altro soggetto interessato (ad es. il proprietario del sito), gli interventi necessari sono adottati dall’amminis |
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B) INQUINAMENTO DIFFUSO |
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1. Nozione di inquinamentoL’articolo 239, comma 3, del D.Lgs. n.152/2006 demanda alle regioni la disciplina, mediante appositi piani, degli interventi di bonifica e ripristino ambientale per le aree caratterizzate da inquinamento diffuso, fatte salve le competenze e le procedure previste per i siti oggetto di bonifica di interesse nazionale (SIN) e comunque nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal decreto stesso in materia di bonifica. All’interno del Decreto Legislativo n. 152/2006 l’inquinamen |
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2. Regime di responsabilità.Dalla definizione di inquinamento diffuso dipende il regime di responsabilità applicabile. Innanzitutto, è opportuno chiarire che l’inquinamento diffuso non si identifica con l’inquinamento di un’area "estesa"/"vasta" – tesi volta a far scattare la claus |
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3. Inquinamento storicoLa giurisprudenza si è già occupata dell’inquinamento storico stabilendo che l’accoglimento di una tesi restrittiva «comporterebbe l'impossibilità di applicare le norme in tema di bonifica a ciascuno degli episodi di inquinamento verificatisi nel corso del '900 nel territorio italiano, svuotando praticamente di significato tutto il sistema normativo delle bonifiche dei suoli inquinati» (così, T.A.R. Emilia Romagna - Bologna n. 125/17 che richiama T.A.R. Lombardia - Brescia, sez. I, n. 1081/11). La stessa sentenza, peraltro, chiarisce che «l'obbligo di messa in sicurezza e di successiva bonifica è la semplice conseguenza oggettiva dell'aver cagionato l'inquinamento. Il complesso delle norme in tema di bonifica non sono altro che l'applicazione alla materia in esame (si potrebbe dire, la procedimentalizzazione nella materia in esame) della norma generale dell'art. 2043 c.c. (il cui disposto esiste da quando esiste il diritto), secondo cui og |
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